Aggiudicazione definitiva

Gara #110

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE AUDIO VIDEO PER IL POTENZIAMENTO DELLA DOTAZIONE STRUMENTALE DELLE AULE DIDATTICHE DELL’ATENEO DI PERUGIA
 
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Informazioni appalto

07/08/2020
Aperta
Forniture
€ 224.480,00
penci rosella

Categorie merceologiche

323212 - Apparecchiature audiovisive

Lotti

Aggiudicazione definitiva
1
Z2D2DDFD51
J99J20000120006
Solo prezzo
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE AUDIO VIDEO PER IL POTENZIAMENTO DELLA DOTAZIONE STRUMENTALE DELLE AULE DIDATTICHE DELL’ATENEO DI PERUGIA
Fornitura e installazione di attrezzature audio video per il potenziamento della dotazione strumentale delle aule didattiche dell’Ateneo di Perugia
€ 224.080,00
€ 0,00
€ 400,00
€ 201.174,00
175 15/09/2020
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
01813500541 PUCCIUFFICIO SRL
Visualizza partecipanti

Scadenze

20/08/2020 13:00
28/08/2020 13:00
31/08/2020 09:30

Allegati

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Chiarimenti

10/08/2020 10:00
Quesito #1
Quesito n. 1
Buongiorno
con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:
a. nel capitolato speciale “Caratteristiche delle componenti del kit multimediale audio video per le aule dotatedi impianto di amplificazione (Aule tipo A)” , nella voce “001 WEBCAM”si indica che la web cam deve avere connessione wifi (caratteristica tipica di una telecamera da videosorveglianza) e non si fa riferimento alla necessità di avere una connessione USB (caratteristica tipica di una webcam), vorremmo avere conferma della vostra scelta a riguardo e se possibile conoscere il prodotto di riferimento del capitolato.
b. nel capitolato speciale “Caratteristiche delle componenti del kit multimediale audio video per le aule dotatedi impianto di amplificazione (Aule tipo A)” , nella voce “ 003 microfono XLR” si indica come caratteristica “Provvisto di livellamento automatico delle voci e soppressione del rumore di fondo”, dato che i microfoni analogici non dispongono di questa funzionalità, vorremmo sapere se la fornitura deve comprenndere un processore audio ed un microfono multielemento per poter discriminare i rumori di fondo.
c. nel capitolato speciale “Kit multimediale audio-video con regia per le aule destinate ad eventi, convegni, tesi”, nella voce “008 Splitter HDMI 4K UHD” si dichiara “distanza di 30 m da sorgente a splitter e di 25 m da splitter a monitor”, essendo una dichiarazione in contrasto con lo schema a blocchi rappresentato nello stesso capitolo a gagina 7, siamo a richiedere se invece non sia necessario splittare il segnale di una sorgente in prossimità dello splitter ed estendere le uscite dello stesso verso il proiettore di sala e la smartbord indicate a schema.
 
19/08/2020 10:46
Risposta
Risposta a quesito n. 1
a. Si precisa che, come chiaramente indicato nel capitolato, si richiede che lo strumento "webcam" sia in grado di effettuare collegamenti streaming HD tramite la tecnologia "wi-fi": "Streaming Full HD tramite Wi-Fi", specifica quindi relativa unicamente alla funzione "streaming HD".
Si specifica pertanto che il collegamento Webcam-Computer si intende con tecnologia USB (caratteristica tipica di una webcam) e che lo strumento verrà impiegato per effettuare "lezioni-live" e non "servizio di videosorveglianza".
In merito ad eventuale prodotto di riferimento, le specifiche tecniche indicate nel capitolato sono standard di riferimento di diverse webcam professionali per videoconferenza disponibili sul mercato.

b.  La funzionalità richiesta dovrà essere resa possibile tramite software già in ns. dotazione (Microsoft Teams).

c. Lo schema indicato nel capitolato rappresenta la configurazione standard per le aule, tuttavia, vista la possibile eterogeneità delle installazioni non si vuole escludere la possibilità, in alcune circostanze, di spostare lo splitter lontano dal podio per una distanza massima indicata nel capitolato.
 
11/08/2020 15:42
Quesito #2
Quesito n. 2
Buongiorno,
per la partecipazione alla gara in forma singola è sufficiente il possesso di SOA nella categoria OS30 class II : IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI (Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione.)?
19/08/2020 10:47
Risposta
Risposta a quesito n. 2
Come espressamente riportato all’art. 1.1 Oggetto dell’appalto del disciplinare di gara, la procedura di cui trattasi riguarda la fornitura e installazione di attrezzature audio video per il potenziamento della dotazione strumentale delle aule didattiche dell’Ateneo di Perugia (cpv 32321200-1: apparecchiature audiovisive), come dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico. Pertanto, trattandosi di fornitura e non di lavori non è richiesta, per la partecipazione alla gara, il possesso di attestazione SOA. All’art. 4.1 Idoneità professionale (Art. 83, comma 1, lett. a) del Codice) del disciplinare di gara viene richiesto unicamente l’Iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia in cui il concorrente ha sede, per il tipo di attività corrispondente all’oggetto della fornitura da appaltare.

 
19/08/2020 14:58
Quesito #3
Quesito n. 3
Si chiede di confermare che, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 105 – comma 2, del
D.Lgs n. 50/2016 e smi - che prevede che " Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi
contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera,
quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2
per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora
l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo
del contratto da affidare " non è qualificabile come subappalto l’eventuale subcontratto affidato
a soggetti terzi nel quale non siano soddisfatte entrambe le condizioni di valore e di incidenza
della manodopera di cui al predetto articolo che invece devono sussistere congiutamente affinchè
si configuri il subappalto, circostanza peraltro confermata dalla Giurisprudenza secondo cui le
due condizioni di cui alla predetta disposizione debbano sussistere non alternativamente, ma
cumulativamente per aversi subappalto (Recentemente : T.A.R. Liguria, Sez. II, 13 agosto 2019,
n. 702 - TAR Venezia, 13.02.2020 n. 153).
20/08/2020 14:48
Risposta
Risposta a quesito n. 3
Il subappalto è un contratto derivato (o sub-contratto) con cui l’appaltatore incarica un terzo (subappaltatore) di eseguire, in tutto o in parte, l’opera o il servizio che egli stesso ha precedentemente assunto. Nei contratti pubblici, nella vigente disciplina - contenuta nell'articolo 105 del d.lgs. n. 50/2016 - affinché si abbia subappalto devono essere superate due soglie, rispettivamente quantitativa e qualitativa.
Sarà infatti soggetto alla disciplina del subappalto e ai relativi limiti e divieti, il contratto avente ad oggetto attività che richiedono l’impiego di manodopera:
- di importo superiore al 2% all'importo dell’appalto
ovvero
- di importo superiore comunque ai 100.000 euro.
Dal punto di vista qualitativo, inoltre (e cumulativamente alla condizione quantitativa di cui sopra), l’incidenza del costo della manodopera e del personale impiegato nell'ambito del subcontratto deve essere pari o superiore al 50% dell’importo del subcontratto stesso. Solo laddove entrambe le soglie (quantitativa e qualitativa) siano integrate, il subcontratto è da intendersi assimilato al subappalto e dunque soggetto alla relativa disciplina, che prevede - tra l’altro - la necessità di una preventiva autorizzazione, il computo dell’importo del subcontratto, ai fini del calcolo della quota
subappaltata, l’obbligo di pagamento diretto, laddove previsto, la responsabilità solidale dell’appaltatore, assieme ad ogni altro effetto di legge, come la fattispecie penalmente rilevante del subappalto non autorizzato (articolo 21 legge n. 646/1982).
Se invece il subcontratto sia relativo a porzioni delle prestazioni del contratto principale che non contemplino l’impiego di manodopera per una incidenza superiore al 50%, ovvero, pur vertendosi in caso di impiego di manodopera pari o superiore al 50%, il valore del subcontratto non superi il 2% dell’importo totale dell’appalto (e comunque non sia superiore a € 100.000), non ci si troverà di fronte ad un caso di subappalto ai sensi del codice e quindi non sarà applicabile la relativa disciplina.
 

Università degli Studi di Perugia

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